ASSURDA realtà!
QUESTURA DI PISAOGGETTO : Verbale di accertamento e contestazioni di violazione amministrativa ai sensi della Legge 24 nov 1981 nr.689 elevato nei confronti di........nato a ...
L'anno 2008 addi 26 del mese di febbraio alle ore 12:20 negli uffici della questura di pisa squadra mobile
I sottoscritti Sost. Comm. ...... e V.sovr. ...... appartenenti al prefato ufficio, nel corso della consultazione dei filmati video effettuati durante l'incontro di calcio del giorno 16 c.m. presso lo stadio Arena Garibaldi di Pisa valevole per il campionato di serie B Pisa Mantova, dai quali sono state successivamente estrapolate le immagine fotografiche dal personale del locale GABINETTO di Polizia Scientifica accertavano che il nominativo in oggetto, che doveva occupare il posto a lui assegnato nel settore...fila...poltrona nr... in realta' veniva ripreso al lato boccaporto sottostante posto tra i settori R e Z, violando l'art. 1 septies comma 2 della legge 24 aprile 2003 nr. 88 introdotto dall'art.1 comma 4 del D. legge nr. 162/05, modificato dalla legge di conversione del 17 ottobre 2005 nr. 210.
Nella fattispecie il sig:.... entrava e si tratteneva nell'impianto sportivo, fuori dei casi di cui all art.1 comma7 della legge 24 aprile 2003 nr. 88,
in violazione del rispettivo regolamento d'uso quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dell'impianto.La norma violata prevede al medesimo articolo la sanzione di E.100,00(cento/00) a 500,00(cinquecento/00). Ai sensi dell'art.16 della legge 24 nov. 1981 ,nr.689 e' ammesso pagamento in misura ridotta di 167,00(centosessantasette/00) pari alla terza parte del massimo ovvero al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione.
N.B. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 DELLA LEGGE 24 APR. 2003,NR88, NON ESCLUDE L'APPLICAZIONE DEL DECRETO E DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 13 DIC. 1989,NR 401 .(D.A.S.P.O.)
in poche parole vogliono diffidare un tifoso del Pisa perchè durante Pisa Mantova occupava un posto diverso da quello assegnato dal suo biglietto o abbonamento.
Vi sembrerà assurdo ma c'è una legge che glielo permette:
Legge Pisanu CHE INTEGRA LA L. N. 88 del 24.04.2003 art. 1 septies
comma 2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 500 euro. La sanzione può esser aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesimo violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.
Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. il commento dell' Avv. Contucci su questo comma:I regolamenti d'uso dovranno essere adottati dagli enti proprietari degli impianti sportivi. Quando ciò sarà fatto, allora il trasgressore del regolamento potrà essere punito con una mera sanzione amministrativa, alla quale si può fare opposizione. Nel decreto legge Pisanu, prima che lo stesso venisse convertito, era addirittura previsto il DASPO fino a un anno per colui che non occupava il proprio posto. La disposizione era ovviamente illegittima, trattandosi di misura di prevenzione, e quindi era stata eliminata con la legge di conversione n. 210 del 2005. Con il Decreto Amato del 2007 la iniqua disposizione viene reintrodotta ed è fortemente sospettata di incostituzionalità: Il D.A.SPO. è una misura di prevenzione che ha quale presupposto la pericolosità del soggetto. Non può essere ritenuto pericoloso, però, chi entra allo stadio con un biglietto intestato ad un'altra persona. La diffida sembra tuttavia applicabile solo per coloro che entrano con un biglietto irregolare: il periodo successivo è incomprensibile da un punto di vista lessicale. Non sembra, quindi passibile di diffida chi violi il regolamento d'uso dell'impianto ma che l'ipotesi sia limitata a quanto detto precedentemente.
.... SI SALVI CHI PUO'!